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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011

Regolamento di giurisdizione d'ufficio introdotto dall'art. 59 l. n. 69 del 2009 - Ordinanza fuori udienza - Comunicazione alle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di regolamento di giurisdizione, l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pur configurando l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non detta le regole procedurali relative; tale lacuna è colmabile applicando in via analogica la disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 45 cod. proc. civ. e, in particolare, l'art. 47, quarto comma, cod. proc. civ., che dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione con ordinanza che, se pronunciata fuori udienza, dev'essere prima comunicata alle parti a cura del cancelliere del medesimo giudice ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. (In applicazione di questo principio, la S.C., nella contumacia delle parti, ha mandato alla cancelleria del giudice "a quo", di procedere alla rituale comunicazione dell'ordinanza, non essendovi prova della sua lettura in udienza).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8036 del 08/04/2011