Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12410 del 08/06/2011
L'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, disponendo che nel caso di litispendenza internazionale il giudice successivamente adìto deve sospendere il processo fino a che quello adìto per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplina una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adìto della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adìto. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione (nella specie, il giudice tedesco), ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato (anche implicitamente) la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12410 del 08/06/2011