Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni.
In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, spetta al giudice preventivamente adito accertare la sussistenza o meno della propria giurisdizione. Se, pertanto, per primo sia adìto il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è possibile proporre il regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del convenuto domiciliato all'estero.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12411 del 08/06/2011