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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006

Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo - Conversione del regolamento preventivo in denuncia di conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti e requisiti formali - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo. Tuttavia, il ricorso, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo, è suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali ed i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulta ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando è riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. . (Nella specie, le S.U., alla stregua dell'enunciato principio, pur rilevando l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione siccome formulato dopo che il tribunale ordinario aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che a sua volta, si era dichiarato carente di giurisdizione, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione in presenza dei suddetti presupposti).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006