Skip to main content

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012

Competenza giurisdizionale - Individuazione - Criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 5, del Regolamento CE n. 44/2001 - Condizioni - Nozione di succursale, agenzia o altra sede di attività - Inerenza dell'oggetto della controversia alla gestione di tali enti - Necessità.

Perché sussista la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi e per i fini di cui all'art. 5, n. 5, del Regolamento CE n. 44/2001, la nozione di "succursale", di "agenzia" o di "qualsiasi altra sede d'attività" presuppone l'esistenza di un centro operativo, che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una casa madre, sia provvisto di direzione ed attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, i quali siano perciò dispensati dal rivolgersi alla casa madre; inoltre, la controversia deve riguardare gli atti relativi alla gestione di tali enti, o gli impegni assunti dagli stessi in nome della casa madre e da adempiere nello Stato in cui essi sono stabiliti.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012