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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6585 del 24/03/2006

Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Abrogazione dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.

Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacchè il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6585 del 24/03/2006