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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19495 del 16/07/2008

Norma dettante i criteri determinativi della giurisdizione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Effetto retroattivo delle pronunce d'illegittimità costituzionale - Limiti - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Esclusione - Fattispecie in tema di riparto di giurisdizione in cui si era formato il giudicato interno.

Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità che (a norma dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87), impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, salvo il giudicato (o il decorso dei termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l'esercizio di determinati diritti). Né tale limite contrasta con l'art. 3 Cost., essendo razionale e conforme ad elementari esigenze di stabilità e certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali. Neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., dovendosi coordinare il diritto di difesa dell'attore con il contrapposto diritto di difesa del convenuto, e l'art. 25 comma 1 Cost., perchè il principio di predeterminazione del giudice ne impone la individuazione prima che sorga la "regiudicanda", essendo consentito solo per economia processuale attribuire rilievo a mutamenti della situazione di diritto che siano idonei a radicare la giurisdizione, di cui il giudice al momento della domanda sia sfornito. Invece, contrasterebbe con l'art. 111 Cost. la vanificazione dell'attività processuale sfociata (come nel caso di specie, in cui sussiste giudicato interno sulla giurisdizione) in una pronuncia irrevocabile. (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo all'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19495 del 16/07/2008