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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005

Procedimento incidentale - Configurabilità - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio - Controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005