Skip to main content

Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5356 del 07/03/2011

Conflitto negativo - Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena - Necessità - Pronuncia emessa in sede cautelare - Inammissibilità del conflitto - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1), cod. proc. civ., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione; ne consegue che il conflitto è inammissibile quando anche una sola delle due pronunce abbia avuto luogo in sede cautelare. (Nella specie, le S.U. hanno anche escluso che il conflitto negativo potesse tradursi in regolamento preventivo, atteso che non risultava provato che, dopo la pronuncia declinatoria emessa in sede di reclamo possessorio, fosse stata chiesta la prosecuzione della causa nel merito).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5356 del 07/03/2011