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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2312 del 17/02/2012

Art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Concessione di appalti di lavori pubblici - Valutazione di inaffidabilità da parte della stazione appaltante - Ampia discrezionalità - Sussistenza - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice amministrativo - Limiti - Adozione del criterio della "non condivisione" - Superamento dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.

A norma dell'art. 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione che bandisce la gara; il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest'ultima un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa; l'adozione del criterio della "non condivisione" si traduce, infatti, non in un errore di giudizio - insindacabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - ma in uno sconfinamento nell'area della discrezionalità amministrativa, ossia in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione tale da giustificare l'annullamento della pronuncia del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2312 del 17/02/2012