Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2570 del 22/02/2012
Controversie relative alle prestazioni del servizio sanitario nazionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Pretesa di erogazione di farmaci indispensabili - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
Le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l'esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall'art. 442 cod. proc. civ.. Ne consegue che la controversia relativa alla pretesa dell'assistito all'erogazione immediata e gratuita di farmaci indispensabili, che le sue indigenti condizioni economiche non gli consentono di acquistare, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità, vertendo su un diritto soggettivo di credito correlato al diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost..
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 2570 del 22/02/2012