Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012
Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito - Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione delle conseguenze future della lesione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l'azione proposta contro una società di "rating", che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all'ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8076 del 22/05/2012