Rapporto civilistico tra il privato percettore di contributi pubblici e altro soggetto privato - Rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione contabile - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile, deve sussistere un rapporto di servizio tra l'agente e l'Amministrazione, sia esso organico o di fatto, ma in nessun caso esso può discendere dal rapporto civilistico tra il privato percettore di contributi pubblici e altro ente, pure privato, che in forza di detto rapporto si sia assunta la responsabilità ex art. 38 cod. civ. di far fronte alle obbligazioni gravanti sul primo (fattispecie in tema di contributi pubblici erogati a enti privati costituenti emanazione della CGIL Sicilia).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10137 del 20/06/2012