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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5493 del 10/03/2014

Regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regolamento di giurisdizione, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché, ai sensi del citato art. 59, il regolamento di giurisdizione d'ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante "translatio iudicii", fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice ordinario, in quanto il ricorrente, dopo la sentenza del TAR dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato fissato dal secondo comma dell'art. 59 citato, ma ha proposto davanti all'AGO, dopo circa otto anni, un nuovo e autonomo ricorso).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5493 del 10/03/2014