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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - pronunce della corte dei conti in sede giurisdizionale

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - pronunce della corte dei conti in sede giurisdizionale - sindacato della corte di cassazione - limiti - "errores in procedendo" o "in iudicando" - esclusione - diniego di tutela giurisdizionale - configurabilità - fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29285 del 14/11/2018

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad "errores in procedendo" o ad "errores in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si inscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29285 del 14/11/2018