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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario a far data dal 30 giugno 1998 - Controversia relativa a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori a tale data - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019 (Rv. 654587 - 01)