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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 02)

Aggiudicazione di lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Illegittimità per equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale non assistita da garanzie - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Poiché il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa nella decisione del Consiglio di Stato che rilevi, quale vizio dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica, l'illegittimità del criterio della equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale, non assistita da valide garanzie o previsioni gestionali o contabili.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362