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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5904 del 03/03/2020 (Rv. 657208 - 01)

Appalto di servizi - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara - Sindacato dal parte del g.a. - Contenuto - Eccesso di potere giurisdizionale - Inconfigurabilità.

In tema di appalto di servizi, la verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - avendo ad oggetto la mancata dissociazione dell'impresa dalla condotta illecita del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico attinto da una condanna penale, così come la qualità rivestita da quest'ultimo - non presenta alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili; pertanto il sindacato di tali circostanze, da parte del giudice amministrativo, non può tradursi in una invasione del merito amministrativo e non può dar luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, il quale è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5904 del 03/03/2020 (Rv. 657208 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363