Art. 133, lett. l), d.lgs. n. 104 del 2010 - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Condizione - Esercizio di un potere autoritativo della P.A. - Necessità - Fattispecie.
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie annoverate dall'art. 133, lett. l), c.p.a. presuppone che le stesse originino da un atto o provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., o dei soggetti a questa equiparati. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un ex dipendente di banca mirata ad ottenere la riqualificazione come non complementare della natura di un Fondo previdenziale, in funzione dell'accertamento dei maggiori emolumenti pensionistici pretesi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6075 del 04/03/2020 (Rv. 657209 - 01)