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Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria – Cass. n. 615/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria - Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo - Affidamento ingenerato nel datore di lavoro dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

In materia di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede; ciò in quanto la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 615 del 15/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218