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Domanda di esonero dai turni di guardia e reperibilità per motivi di salute – Cass. n. 618/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Dirigente medico dipendente ASL - Domanda di esonero dai turni di guardia e reperibilità per motivi di salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Parere della Commissione medica - Irrilevanza - Fondamento.

La domanda di un dirigente medico, dipendente ASL, di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 618 del 15/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

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618

2021