Skip to main content

Insolvenza transfrontaliera – Cass. n. 10356/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Insolvenza transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti.

In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la competenza a dichiarare l'insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa, cd. "COMI" (centre of main interests), venendo in rilievo, fino a prova contraria, la presunzione di coincidenza di quest'ultimo con la sede legale, qualora non sia stata trasferita in altro Paese dell'Unione nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10356 del 20/04/2021 (Rv. 661016 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_027