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Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta – Cass. n. 12150/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione tributaria - Carattere generale - Eccezione - Riconoscimento del credito sia nell'an" che nel "quantum" da parte dell'Amministrazione - Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. esperibile dinanzi all'AGO - Configurabilità - Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione del rimborso IVA, annullato con pronuncia definitiva.

Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria sull'azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il provvedimento sospensivo costituisce soltanto un sostanziale e temporaneo diniego).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12150 del 07/05/2021 (Rv. 661139 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033