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Litispendenza internazionale – Cass. n. 21767/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Litispendenza internazionale - Regolamento di giurisdizione - Esperibilità - Esclusione - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Fondamento- Fattispecie.

 

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21767 del 29/07/2021 (Rv. 661869 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_41, Cod_Proc_Civ_art_42

Corte

Cassazione

21767

2021