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Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni – Cass. n. 25843/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 7 della l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

 

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un Comune alla realizzazione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale; riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021 (Rv. 662438 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051

 

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Cassazione

25843

2021