Skip to main content

Spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione – Cass. n. 26654/2021Spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione – Cass. n. 26654/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Cause in materia di diritti reali immobiliari - Clausola di esclusiva del "forum rei sitae" - Spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di ipoteca volontaria.

 

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 24, comma 1, n. 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - a mente del quale, in materia di diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l'immobile - poiché preposto a tutela di interessi tutelati come prevalenti, non è suscettibile di deroga per ragioni di connessione ex art. 8, comma 4, dello stesso Regolamento, pur in presenza di una clausola di scelta convenzionale del foro o di proroga della giurisdizione ex art. 25, in quanto i criteri di giurisdizione derivata sono destinati ad operare, consentendo lo spostamento, soltanto ove non si rientri nell'ambito di operatività di uno dei criteri di esclusiva, né il "forum rei sitae" può attrarre la causa connessa perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione. (In applicazione di tale principio, la S.C, ferma l'operatività della clausola di scelta del foro di altro Stato per la causa contrattuale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito nel territorio nazionale).

Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021 (Rv. 662278 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

26654

2021