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Esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio italiano – Cass. n. 30714/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Provvedimento di esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio italiano - Consequenziale domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

 

La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la domanda giudiziale si fonda sulla prospettata illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. e l'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo) continua a riservare al g.a. le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - e quelle avanzate per pretese risarcitorie nei confronti di queste ultime.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 30714 del 29/10/2021 (Rv. 662650 - 01)

 

Corte

Cassazione

30714

2021