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Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti – Cass. n. 36205/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti - Identità dei fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione.

 

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 (Rv. 662886 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

Corte

Cassazione

36205

2021