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Silenzio della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo – Cass. n. 32688/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Silenzio della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Esclusione - Qualificazione della situazione giuridica soggettiva fatta valere in concreto - Necessità - Fattispecie.

 

L'azione volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un'istanza presentata da un privato, pur essendo esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia di quest'ultimo, sicché ai fini dell'attribuzione della giurisdizione non può conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall'impugnazione del silenzio, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva in concreto fatta valere dall'istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione dell'accordo transattivo avente per oggetto la stessa, intervenuto tra un comune espropriante e il proprietario del fondo, nonostante quest'ultimo avesse impugnato davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'ente sulla sua istanza tesa ad ottenere le somme dovute).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32688 del 09/11/2021 (Rv. 662924 - 02)

 

Corte

Cassazione

32688

2021