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Natura di enti pubblici non economici – Cass. n. 1779/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Circolazione stradale - automobile club italiano (a.c.i.) - Automobil Club d'Italia (ACI) e Automobil Clubs provinciali - Natura di enti pubblici non economici - Fondamento - Conseguenze - Doveri degli organi di gestione e di controllo - Violazione - Responsabilità erariale - Configurabilità.

 

L'Automobil Club d'Italia (ACI) e gli Automobil Clubs provinciali sono enti di diritto pubblico a carattere non economico, atteso, per un verso, il loro inserimento, rispettivamente originario e successivo, nella tabella allegata alla l. n. 70 del 1975, e dall'altro, l'esplicita esclusione del primo, ad opera delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 242 del 1999 (art. 18, comma 6), dalle innovazioni in ordine all'acquisizione della natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato da parte delle federazioni sportive nazionali, e la conferma della natura giuridica pubblica dell'Automobil Club d'Italia, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 15 del 2004; pertanto, è configurabile la responsabilità per danno erariale, da accertarsi dinanzi alla giurisdizione contabile, del direttore generale dell'Automobil Club provinciale, che abbia assunto anche le funzioni di amministratore della società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate ad esso spettanti, per il pregiudizio derivante all'ente dal mancato riversamento di dette entrate.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1779 del 20/01/2022 (Rv. 663723 - 01)

 

Corte

Cassazione

1779

2022