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Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici – Cass. n. 1599/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - In genere - Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Motivi attinenti alla giurisdizione - Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici - Criteri - Assegnazione alle Sezioni semplici - Ammissibilità - Condizioni.

 

L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1599 del 19/01/2022 (Rv. 663733 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_037

 

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Cassazione

1599

2022