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Società di gestione del risparmio costituita dalla Cassa Depositi e Prestiti – Cass. n. 1482/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - contratti della p.a. - Società di gestione del risparmio costituita dalla Cassa Depositi e Prestiti - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di giurisdizione.

 

Una società di gestione del risparmio costituita, con partecipazione di maggioranza, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., per l'istituzione e la gestione di fondi di investimento immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori qualificati, non è un organismo di diritto pubblico, né è riconducibile al modello delle società di gestione del risparmio autorizzate ad operare sul mercato dei servizi di investimento e a prestare i servizi indicati nell'art. 33 del d.lgs. n. 58 del 1988, in quanto, pur essendo finalizzata alla realizzazione di un interesse generale, quale la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, le esigenze per la cui soddisfazione è costituita hanno carattere industriale o commerciale, avuto riguardo allo svolgimento dell'attività in regime di concorrenza, al perseguimento di obiettivi di rendimento prefissati e alla mancata previsione di forme di ripianamento delle perdite o comunque di finanziamento da parte di enti pubblici; ne consegue che, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, essa non può considerarsi tenuta nella scelta del contraente né al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, e le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1482 del 18/01/2022 (Rv. 663720 - 01)

 

Corte

Cassazione

1482

2022