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Adeguamento sulla base di una clausola contrattuale – Cass. n. 5386/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Gestione di rifiuti - Controversia relativa alla revisione del corrispettivo - Adeguamento sulla base di una clausola contrattuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

 

In tema di gestione del ciclo dei rifiuti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia fra il gestore di impianto di smaltimento ed il comune per il pagamento dei maggiori costi derivanti dall'introduzione del cd. indice di respirazione dinamico potenziale, atteso che il rapporto di debito-credito dedotto in giudizio non involge elementi riconducibili ad un rapporto pregiudicante nel quale la P.A. creditrice intervenga con poteri autoritativi ma aspetti puramente patrimoniali, essendo rimessa all'autorità regionale (nella specie, la Regione Umbria) la predeterminazione dei proventi da riversare ai comuni.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5386 del 18/02/2022 (Rv. 663855 - 01)

 

Corte

Cassazione

5386

2022