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Impugnazione proposta contro il provvedimento di una ASL – Cass. n. 28022/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Atto amministrativo dell'ASL - Prescrizioni imposte a sportivi professionisti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva - Esclusione - Fondamento.

 

L'impugnazione proposta contro il provvedimento di una ASL che, nell'ambito delle misure discrezionali per contrastare la diffusione del Covid-19, dispone l'isolamento domiciliare degli sportivi professionisti contagiati, anziché il cd. "isolamento in bolla", e si traduce in un divieto al regolare svolgimento dei campionati che solo indirettamente incide sul peculiare assetto degli interessi, individuali e collettivi, coinvolti, non è giustiziabile dal giudice ordinario ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, con esclusione della sua giurisdizione esclusiva, ex artt. 133, comma 1, lett. z-septies e 135, comma 1, lett. q-sexies c.p.a., la quale ricomprende solo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque direttamente incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 28022 del 26/09/2022 (Rv. 665678 - 01)

 

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