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Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria – Cass. n. 7065/2023

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria - Materia contrattuale ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 44 del 2001 - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione - Individuazione.

 

In tema di giurisdizione, sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell'acconto versato rientrano nella "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 (applicabile "ratione temporis"); pertanto, è consentito all'attore convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell'Unione Europea in caso di controversia ricadente nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell'indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell'obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7065 del 09/03/2023 (Rv. 667193 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1182

 

Corte

Cassazione

7065

2023