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Revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento – Cass. n. 7055/2023

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo sulle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., l'impugnazione della revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento, in quanto tra gli accordi previsti dall'art. 11 della l. n. 241 del 1990 sono compresi non solo quelli che precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente all'accordo per la determinazione del suo contenuto. (Nella specie, il Consiglio di Stato aveva rigettato la domanda volta all'annullamento di una delibera di decadenza dall'accordo sostitutivo - con il quale era stata rimodulata al ribasso una sanzione amministrativa - ritenuta estesa all'ordinanza ingiunzione emessa antecedentemente all'accordo stesso e facente parte integrante di quest'ultimo; la S.C., nel rigettare il ricorso, non ha ravvisato il denunziato vizio di eccesso di potere giurisdizionale per esser stata asseritamente valutata la invalidità derivata della predetta ordinanza ingiunzione, sul rilievo che, nel caso, la decisione del giudice amministrativo non avesse ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del modulo procedimentale attinente alla convenzione determinativa del contenuto del provvedimento, esaurendosi nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7055 del 09/03/2023 (Rv. 667192 - 01)

 

Corte

Cassazione

7055

2022