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Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8606 del 03/04/2017

Trattamento economico dirigenti sanitari – Strutture complesse - Definizione fornita dall'art. 27, comma 4, area dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2008 - Coerenza con la disciplina transitoria di cui all'art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992.

In materia di trattamento economico dei dirigenti sanitari, la definizione di “strutture complesse” fornita dall’art. 27 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria comparto sanità dell’8.6.2000 è coerente con la disciplina transitoria prevista dall’art. 15-quinquies, comma 6, del d.lgs. del 1992 n. 502, che, sino all’emanazione dell’atto d'indirizzo e coordinamento e del conseguente atto aziendale, considera complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di ex secondo livello dirigenziale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8606 del 03/04/2017