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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10831 del 18/04/2019 (Rv. 653587 - 01)

Apertura di studi in ambito territoriale diverso da quello originariamente assegnato, sia pure nello stesso distretto - Titolo autorizzativo ritenuto illegittimo ed annullato dalla P.A. o dal G.A. ovvero disapplicato dall'A.G.O. - Relazione tra la condotta illegittima degli enti pubblici e quella dei medici convenzionati - Relazione di corrispondenza necessitata - Esclusione - Fondamento - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del medico - Presupposti.

La relazione intercorrente tra la condotta degli enti pubblici (che dapprima avevano concluso l'accordo integrativo regionale che consentiva l'apertura di un secondo studio nell'ambito del distretto, e successivamente avevano rilasciato i relativi titoli autorizzativi) e la condotta dei medici convenzionati che esercitarono l’attività professionale anche in un ambito territoriale diverso da quello originariamente loro assegnato (benché collocato nell'ambito del medesimo "distretto"), non si configura come relazione di corrispondenza necessitata, nel senso che dall'illegittimità della prima discenda automaticamente la responsabilità ex art. 2043 c.c. del medico convenzionato, richiedendosi, per l'integrazione di quest'ultima che: 1) la condotta materiale del soggetto privato non riceva (o non riceva più) copertura legale in virtù del titolo amministrativo - ritenuto illegittimo e annullato dalla stessa P.A. o dal giudice amministrativo, ovvero disapplicato dal giudice ordinario (condotta "non jure") -; 2) tale condotta si traduca nella lesione di una situazione giuridica sostanziale meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (condotta "contra jus"); 3) le concrete modalità attraverso le quali si manifesta la preesistente relazione tra il titolo amministrativo illegittimo (successivamente annullato o disapplicato) e la condotta materiale realizzata in esecuzione di esso evidenzino la collusione tra privato e P.A., o anche la sola volontà del primo di arrecare un nocumento al terzo (dolo), ovvero ancora un colpevole e inescusabile affidamento del privato nell'agire "secundum legem", sulla base del titolo amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10831 del 18/04/2019 (Rv. 653587 - 01)

Cod_Civ_art_2043