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Igiene e sanita' pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - farmacie (tipi di esercizio) - rurali sovvenzionate, armadi farmaceutici e farmacie condotte - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9257 del 20/05/2020 (Rv. 657644

Sconti sulle specialità farmaceutiche in favore del Servizio sanitario nazionale - Applicabilità alle farmacie rurali delle quote di sconto ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 549 del 1995, e dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 347 del 2001, conv. dalla l. n. 405 del 2001 - Condizioni - Limiti del fatturato complessivo annuo - Inclusione nel fatturato dei "tickets" versati dagli assistiti - Necessità.

Ai fini della determinazione della percentuale dello "sconto" trattenuto dal Servizio sanitario nazionale sulle indennità rimborsate alle specialità farmaceutiche erogate dalle farmacie rurali - secondo la disciplina, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della l. n. 549 del 1995 e dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 347 del 2001 (convertito dalla l. n. 405 del 2001) - il limite del fatturato complessivo annuo delle farmacie va quantificato includendo le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti (cc.dd. "tickets").

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9257 del 20/05/2020 (Rv. 657644 - 01)