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Soggetto responsabile del servizio trasfusionale – Cass. n. 27980/2021

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - comunita' europea - direttive - Soggetto responsabile del servizio trasfusionale - Requisiti - Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 261 del 2007 - Possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia - Violazione della direttiva 2002/98/CE - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 2007, nel richiedere, quale requisito indefettibile ai fini dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio trasfusionale, il possesso della laurea in medicina e chirurgia, non si pone in contrasto con la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto detto requisito professionale, ai sensi della legge n. 219 del 2005, assicurando adeguate prestazioni di diagnosi e cura finalizzate alla trasfusione, contribuisce ad integrare i livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con l'art. 168, paragrafo 7 TFUE, in base al quale l'azione dell'UE rispetta l'ambito di responsabilità degli Stati membri nell'organizzazione e nella fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27980 del 14/10/2021 (Rv. 662852 - 01)

 

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