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Indennità di specificità medica richiesta – Cass. n. 31172/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Medici ex condotti - Art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2017 - Transazione novativa - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.

 

In tema di indennità di specificità medica richiesta dagli ex medici condotti, l'art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2017 non costituisce una transazione normativa del contenzioso in atto, cui consegue la cessazione della materia del contendere tra le parti, sia in quanto non fa cenno ai giudizi pendenti, sia perché non ha riconosciuto il diritto alla percezione dell’emolumento, né impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, limitandosi a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri da definire a cura del Ministero della salute.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31172 del 02/11/2021 (Rv. 662679 - 01)

 

Corte

Cassazione

31172

2021