Dirigenza sanitaria – Cass. n. 31132/2021
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Direttore servizi sociali - Regione Toscana - Trattamento previdenziale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 - Equiparazione al direttore generale, amministrativo e sanitario - Esclusione - Ragioni.
In tema di dirigenza sanitaria, va esclusa, ai fini del calcolo dell’indennità premio di fine servizio, l'estensione alla figura del direttore dei servizi sociali, disciplinata dalla l.r. Toscana n. 40 del 2005, del trattamento previdenziale previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per il direttore generale, amministrativo e sanitario, in quanto la delega alle Regioni prevista dall'art. 3, comma 1-quater, del citato d.lgs., della disciplina di forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle aree socio sanitarie, non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, essendo tale materia, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. o), Cost., riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31132 del 02/11/2021 (Rv. 662676 - 01)