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Acconto di produttività – Cass. n. 12268/2022

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Acconto di produttività - Artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 - Compensi - Erogazione - Connessa alla mera presenza - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di acconto di produttività, gli artt. 46 e 47 del c.c.n.l. sanità del 1995 e gli artt. 4 e 38 del c.c.n.l. sanità del 1999 non consentono l'erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della mera presenza in servizio, perché, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, il sistema della produttività collettiva del comparto sanità non era distribuito «a pioggia», ma in misura differenziata in relazione all'effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12268 del 14/04/2022 (Rv. 664477 - 02)

 

Corte

Cassazione

12268

2022