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Remunerazione di prestazioni sanitarie – Cass. n. 8190/2023

Igiene e sanità pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - esercizio della farmacia - medicinali - vendita - tariffe - Prestazioni sanitarie - Remunerazione - Sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 - Tariffario regionale - Modalità di applicazione.

 

In tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, anche le Regioni possono applicare, nell'esercizio della propria potestà tariffaria, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, l. n. 296 del 2006, purché lo facciano nell'ambito delle tariffe massime fissate dall'Autorità ministeriale, quindi entro la soglia determinata con relativo decreto, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dei bilanci regionali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8190 del 22/03/2023 (Rv. 667421 - 01)

 

Corte

Cassazione

8190

2023