Compravendita di prodotto farmaceutico affetto da vizio – Cass. n. 7777/2023
Igiene e sanità pubblica - attività' soggette a vigilanza sanitaria - specialità' medicinali (produzione e commercio) - in genere - Compravendita di prodotto farmaceutico affetto da vizio - Obblighi di controllo sul produttore ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2006 - Mancato assolvimento - Risarcimento del danno - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di vendita di prodotto farmaceutico difettoso, il produttore del farmaco finito deve eseguire i controlli sulle materie prime e sui procedimenti di produzione (e di trasporto) impiegati in relazione alla distribuzione ed immissione nel ciclo produttivo del medicinale finale. Il mancato assolvimento di tali controlli esclude il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società produttrice di uno sciroppo nei confronti del produttore dell'eccipiente usato per la sua somministrazione, per la mancata prova dei controlli effettuati sulla potenziale presenza di impurezze in quest'ultimo che avevano pregiudicato l'utilizzabilità dello sciroppo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7777 del 17/03/2023 (Rv. 667303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227