Skip to main content

Liquidazione del danno in via equitativa – Cass. n. 7110/2023

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.

 

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727

 

Corte

Cassazione

7110

2023