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Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione – Cass. n. 20912/2020

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere -Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Presupposti - Maturazione del triennio entro il 2007 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di stabilizzazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, in quanto diversa da quella disciplinata al successivo comma 526, non richiede che il presupposto operativo del triennio di servizio anche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, ma nel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto il personale che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissare una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, correla necessariamente questa data al dies a quo, ossia al 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20912 del 30/09/2020 (Rv. 658920 - 01)

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CASSAZIONE

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