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Disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del Garante – Cass. n. 11548/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante privacy - Inquadramento - Disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del Garante - Art. 33, comma 1 bis della l. n. 675 del 1996, introdotto daN'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 1999 - Trattamento differenziato rispetto al personale dell'AGCOM - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1 -bis, della l. n. 675 del 1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 1999, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. c) della l. n. 676 del 1996, nella parte in cui non equipara il trattamento economico dei dirigenti del Garante privacy a quello riconosciuto ai dirigenti dell'AGCOM: sia con riferimento all'art. 76 Cost., perché la disposizione ha mero valore transitorio e la legge delega non esigeva una piena identità del trattamento economico rispetto al personale delle altre autorità indipendenti, lasciando al legislatore delegato un margine di libero apprezzamento e qualificando solo come tendenziale il criterio della ”uniformità” a parità di responsabilità costituzionale; sia con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, in assenza di una norma o principio dell'ordinamento che imponga di attribuire il medesimo trattamento economico ai dipendenti delle diverse amministrazioni pubbliche o autorità indipendenti, la minore retribuzione riconosciuta al personale del Garante privacy rispetto a quello dell’AGCOM si colloca in un panorama remunerativo già di per sé diversificato in relazione alle specifiche attività delle varie autorità indipendenti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021 (Rv. 661157 - 02)