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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19528 del 30/09/2015

Locazione - Risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile - Domanda di liquidazione dei danni "per intervenuta scadenza contrattuale o per finita locazione" - Riferimento, in sede di gravame, alla proposizione di autonoma domanda di sfratto per morosità - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19528 del 30/09/2015

Non costituisce "mutatio libelli", vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la precisazione, in sede di gravame, che la domanda di risarcimento danni per l'illegittima occupazione di un immobile locato, originariamente proposta sul presupposto della intervenuta scadenza contrattuale, debba intendersi riferita anche alla data di introduzione di un separato giudizio di sfratto per morosità, qualora i fatti integranti tale ulteriore "causa petendi" risultino comunque dedotti in primo grado ed il "petitum" risarcitorio sia solo specificato in relazione a fatti già allegati, ciò non determinando novità della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19528 del 30/09/2015