Skip to main content

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007

Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una controversia di risarcimento danni con operatività del diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, ha ritenuto logicamente e coerentemente motivata la mancata ammissione di un'ulteriore prova orale e del supplemento di indagine peritale in ordine alla determinazione dell'entità dei danni riconducibili alla quantità di liquido fuoriuscito in conseguenza della fessurazione di un serbatoio metallico adibito a contenere mosto per la produzione di vino, siccome giustificata dall'irrilevanza delle osservazioni tecniche espresse dai periti della società venditrice e della società di assicurazione alle valutazioni ed alle presunzioni formulate dal c.t.u. e dalla ritenuta superfluità di nuova indagine tecnica).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007